Descrizione
Possono essere beneficiarie del contributo le imprese, aventi sede operativa nell’ambito territoriale del Distretto, in forma
singola o aggregata, che, al momento di presentazione della domanda, possiedano i seguenti requisiti minimi obbligatori:
a) esercitare attività di vendita diretta al dettaglio di beni, così come definita all’art. 4, c. 1, lett. b) e all’art. 27, c. 1, lett. a) del Decreto Legislativo 31/3/98, n. 114 e siano esercizi di vicinato ai sensi della lettera d) del medesimo comma e articolo; non vanno ricompresi nel novero, ai fini del bando regionale di cui alla D.D. n. 340/A2009B/2022 del 13/12/2022, gli esercizi di vicinato inseriti nei Centri Commerciali;
b) esercitare l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, di cui alla L.R. n. 38 del 29/12/2006 recante “Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande”;
c) attività di rivendita di giornali e riviste per le sole tipologie di spesa previste per le altre attività commerciali.
Si fa presente che rientrano tra i soggetti ammissibili, oltre coloro che esercitano la vendita al dettaglio di beni, anche:
a) le farmacie purché l’attività non sia rivolta, esclusivamente, a prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico-chirurgici, purché dotate di autorizzazione/ Segnalazione Certificata di Inizio Attività per la vendita al dettaglio;
b) i titolari di rivendita di generi di monopolio di cui alla L. 22/12/57 n. 1293 e s.m. e al relativo regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 14/10/58 n. 1074 e s.m. e/o alle attività riguardanti le lotterie e le scommesse, purché dotate di autorizzazione/ Segnalazione Certificata di Inizio Attività per la vendita al dettaglio;
c) gli artigiani iscritti nell’albo di cui all’art. 23 della L.R. 14/01/2009, n. 1 recante “Testo unico in materia di artigianato”, purché dotate di autorizzazione/ Segnalazione Certificata di Inizio Attività per la vendita al dettaglio.
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Ultimo aggiornamento
22/03/2024 11:08